sabato 25 novembre 2017

Segreto????? No Grazie. Il Comune sia "La casa di vetro"

Consiglio Comunale segreto sulla vicenda Aliprandi?
No Grazie.


Non (le vedevo mercoledì) E non le vedo ora le ragioni per discutere- sul tema della materna Aliprandi - porte chiuse.


L’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone che l’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

L’ODG del consiglio comunale recita in oggetto” Problematiche relative alla convenzione con la Fondazione Aliprandi “
Se dovessi perimetrare l’oggetto del Consiglio direi che:
1.      viene in rilievo la convenzione stipulata nel 2005 con l’Aliprando, Atto amministrativo. Pubblico
2.    la giurisprudenza della corte dei Conti. Pubblica.
3.    la materia delle sovvenzioni alle strutture paritarie. Normativa. Pubblica;
4.    L’invito a dedurre della Corte dei Conti e la polemica che né è seguita. Tutti fatti assolutamente notori. Cui si è dato grande eco alla stampa.
Non ravvisando i presupposti dell’art. 49, ho chiesto un dibattito pubblico. E c'sì è stato.

La seduta segreta costituisce un’eccezione al regime generale della pubblicità delle sedute. Pubblicità posta a presidio di principi di efficienza, trasparenza imparzialità della pubblica amministrazione.
L’art. 49, in quanto deroga al principio della più ampia trasparenza deve- secondo i criteri generali dell’ordinamento -essere interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Il Comune è una “casa di vetro”
E tutto il suo operato deve ispirarsi ai canoni della massima trasparenza.
Procedendo a “porte chiuse” avremmo dato ai cittadini la sensazione di “avere qualcosa da nascondere”
Per quanto mi riguarda non c’è nulla da nascondere.


Trattare il punto delle “Problematiche relative alla convenzione con l’Aliprandi” come segreto avrebbe significato far passare il concetto che nessun atto della pubblica amministrazione che riguarda una persona può essere discusso.
È un precedente pericolosissimo per la democrazia. 
*** * ***
PARLIAMO DI ALIPRANDI. DELLA SEGNALAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E DEL FUTURO DELLA SCUOLA MATERNA


La corte dei conti nell'invito a dedurre ha richiamato un proprio precedente: il parere  1138/2009/ reso il 21 dicembre 2009 su una vicenda simile all’Aliprandi.
Il richiedente (il Sindaco di un Comune) poneva alla Corte un quesito in ordine alla disciplina che regola i rapporti finanziari fra un ente locale ed una Fondazione di diritto privato che opera sul territorio comunale gestendo una scuola dell'infanzia
Il Primo Cittadino, in particolare, domandava se l'ente locale poteva:
×          sostenere alcune spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento dei locali nei quali è sita la scuola),
×          versare annualmente un contributo ordinario
×           “ripianare anche le passività della gestione corrente della Fondazione”
In sostanza il sindaco chiedeva se “oltre all’accollo delle spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento) e al contributo di euro 27.000,00 annue fosse in linea con l’ordinamento contabile degli enti locali ripianare anche le passività della gestione corrente della Fondazione”.
La Corte dei Conti, sul punto, ha chiarito che:
La fondazione è un ente morale, dotato di personalità giuridica, disciplinato dal codice civile, che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione di uno “scopo” di carattere ideale.
Le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).
Dopo una lunga e articolata digressione sul concetto di patrimonio la Corte, arriva a quelle che sono le conclusioni:
×          La disciplina regionale lombarda relativa alle organizzazioni di assistenza ha previsto la trasformazione degli enti morali in precedenza operanti sul territorio in fondazioni di diritto privato che operano secondo un regime peculiare, fornendo particolari servizi alle comunità locali dei territori di riferimento (ad esempio scuola dell'infanzia).
×          Si verifica, quindi, in concreto una commistione fra elementi di diritto privatistico inerenti la natura e l'organizzazione della fondazione e le concrete finalità ed attività che la stessa pone in essere che sono di supporto ai bisogni ed alle necessità delle comunità locali.
×          In realtà,  - precisa la corte - la situazione è maggiormente complessa poiché molti di questi enti hanno nel loro patrimonio unicamente i beni immobili nei quali operano e lo svolgimento della loro attività presuppone necessariamente un intervento finanziario da parte degli enti locali nel territorio dei quali operano.
×          D’altra parte, si tratta di enti che svolgono una funzione sociale importante poiché gestiscono servizi necessari per la comunità locale che dovrebbero essere garantiti, comunque, dall’ente locale (ad es. scuola dell’infanzia).
×          Ove nel territorio di riferimento di un ente locale operi una fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, è evidente che il Comune non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se compito dell’ente morale è quello di svolgere un’attività di interesse per la Comunità locale o addirittura rientra fra i compiti dell’ente locale.
×          E’ possibile, quindi, che il rapporto fra il Comune e la fondazione relativo allo svolgimento dell’attività di interesse locale venga regolamentato da una specifica convenzione che ben può prevedere l’erogazione di contributi finalizzati ad incrementare il patrimonio dell'ente morale, contribuendo così al raggiungimento dello scopo della fondazione in relazione ai bisogni della comunità locale (ad esempio, educazione ed assistenza).
×          In ogni caso  -puntualizza la Corte dei Conti - è anche possibile che in relazione allo svolgimento di una particolare attività che rientri fra le competenze dell'ente locale e che venga svolta dall'ente morale, il Comune possa accollarsi specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione (luce, riscaldamento dei locali della scuola), purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della Comunità locale.
×          Al riguardo, infatti deve essere tenuto nel dovuto conto che se l’ente locale erogasse direttamente quel particolare servizio dovrebbe sostenere i costi relativi.
×          La determinazione dell’ammontare del contributo riferito alle spese di gestione spetta al Comune ed alla Fondazione e deve essere stabilito nella convenzione che disciplina i rapporti fra le parti e deve essere commisurato al servizio reso in concreto.
×          Secondo la Corte: l’unica cosa che l'ente locale non può fare è accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonio. E se le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere le ordinarie spese di gestione l’ente deve cessare la sua attività, così come previsto dal codice civile.
L'ALIPRANDI. E LA SUA FUNZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO
Chiarito “in diritto”, possiamo passare all’Aliprandi:
La scuola Aliprandi trae le sue origini dal Benefico Atto di fondazione Aliprandi Giuseppe il 17 aprile 1897
E’ un’istituzione che opera a Giussano oltre 130 anni, come Ente Morale - IPAB - istituto pubblico di assistenza e beneficenza -
Molti bambini sono passati dalle sue alule. Tra loro ...anche io...


Nel 2001 viene riconosciuta come scuola Paritaria
Nel 2002 viene trasformata in Fondazione, con il riconoscimento della personalità Giuridica di diritto privato
La  struttura perde la sua natura di organismo di diritto pubblico. Viene “DEPUBBLICIZZATA”
La trasformazione dal punto di vista giuridico, in persona di diritto privato, non fa perdere la rilevanza pubblica delle sue funzioni.
Negli ultimi dieci anni – questi i dati forniti- circa 2000 bambini sono passati per l’Aliprandi.
La struttura occupa anche 3 persone appartenenti (in modo più o meno dichiarato) appartenenti alle categorie protette.
Consentendo loro, di fare un lavoro che li realizza, li valorizza ed evitando di dover ricorrere al sistema dei meri sussidi (Gli enti pubblici devono favorire il lavoro, non alimentare meri sistemi assistenzialistici. Ragione per cui sono contraria al reddito di cittadinanza)
Infine, l’art. 22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che “il patrimonio della fondazione verrà devoluto al Comune di Giussano a condizione che ne mantenga la denominazione, la finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna, assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento dell’estinzione”
Come ricordato dalla Corte dei Conti le fondazioni possono ricevere contributi, sovvenzioni. Il comune può pagare bollette e spese. Ma non può ripianare un bilancio.
Previsione, invece, contenuta nella convenzione del 2005.
Clausola, come emerso in seguito all’esposto del Consigliere Stagno, contraria ai principi di contabilità pubblica.
Dopo l’apertura della fascicolo della Corte dei Conti, il Sindaco ha richiesto le somme ritenute non dovute (circa 30mila euro)
L’Asilo ha deciso di restituirle.
Quale altra scelta avrebbe avuto.?
L’attribuzione di somme non dovute si configura infatti come indebito arricchimento, soggetto a prescrizione decennale.
A chi avrebbe giovato un costoso contenzioso con il comune?
Vieppiù, come ricordavo prima, l’art. 22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che “il patrimonio della fondazione verrà devoluto al Comune di Giussano a condizione che ne mantenga la denominazione, la finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna, assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento dell’estinzione”
Sarebbe oggi il comune in grado di garantire - nel caso in cui l’Aliprandi non riuscisse a far fronte alle spese con il suo patrimonio - lo stesso servizio offerto dalla fondazione, con gli stessi costi?
Io non credo che potrebbe riuscire ad erogare direttamente il servizio.
E VENIAMO ORA ALLE RESPONSABILITA'
La richiesta e la conseguente restituzione delle somme confermano che   c’è stato un errore del funzionario o dei funzionari che hanno steso, stipulato, dato attuazione negli anni la convenzione. Esiste una contrattazione collettiva.
Esistono i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, commisurate alla gravità dell’illecito disciplinare. Mi auguro che il Sindaco si attivi in tal senso.
*** * **
Ha fatto bene il consigliere Stagno a segnalare la violazione della disciplina in tema di fondazioni.
Non ho capito la polemica che ne è seguita.
Se fosse stato il Sindaco con questa patata bollente da gestire cosa avrebbe fatto? E se avesse fatto parte del consiglio dell’Aliprandi. Quale  per lui l’alternativa?
Chiudo ricordando le parole di Max Weber.
Parlando del “politeismo dei valori” (ovvero da un lato la necessità di assicurare la continuità del servizio dell’Aliprandi, tutelare il patrimonio comunale, garantire il servizio a 2000 famiglie, sostenere la maternità ed il diritto al lavoro delle donne. Dall’altro la altrettanta giusta necessità di controllare le risorse pubbliche e come vengono spesi i soldi dei cittadini).
Parlando del  “politeismo dei valori”  Weber declina l’etica sotto forma del dualismo tra l’etica dei principi - anche detta etica delle intenzioni o delle convinzioni - e l’etica della responsabilità .
La prima forma di etica fa riferimento a principi assoluti, che assume a prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono: di questo tipo sono, ad esempio, l’etica del religioso, del rivoluzionario o del sindacalista, i quali agiscono sulla base di ben precisi principi, senza porsi il problema delle conseguenze che da essi scaturiranno.
Si ha invece l’etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al rapporto mezzi/fini e alle conseguenze.
Senza assumere princìpi assoluti, l’etica della responsabilità agisce tenendo sempre presenti le conseguenza del suo agire: è proprio guardando a tali conseguenze che essa agisce.
Sicché l’etica dei principi e quella della responsabilità sono due etiche opposte e inconciliabili, che fanno capo a due diversi modi di intendere la politica. L’etica dei princìpi è, in definitiva, un’etica apolitica, come è testimoniato dal Cristiano che agisce seguendo i suoi principi e senza chiedersi se il suo agire possa trasformare il mondo.
Al contrario, l’etica della responsabilità è indissolubilmente connessa alla politica, proprio perché non perde mai di vista (e anzi le assume come guida) le conseguenze dell’agire. 

Mi pare che il movimento 5 stelle conformi la propria azione all'etica dei principi. Un’etica assolutamente pregevole, lecita e legittima. Ma inconciliabile – come tutti i più rigidi integralismi –a ruoli di governo.

giovedì 7 settembre 2017

Silurata la Bellotti, da ieri Gariboldi è il nuovo assessore.


E' stata formalizzata nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera la nomina del nuovo assessore all'Urbanistica del Comune di Giussano.
Una nomina, quella della Gariboldi, che sancisce il fallimento amminsitrativo di Matteo Riva e ne certifica l’assoluta incapacità ed inconsistenza politica.

E non tanto perché l’assessore viene da quel di Erba. 
Non è certo una novità  quella di offrire lo scranno dell’urbanistica  a componenti tecnici e preferibilmente “ fuori sede”. Elemento, quest’ultimo, spesso considerato  garanzia di imparzialità nella gestione del territorio e dei forti interessi  economici coinvolti.

La nuova nomina attesta il fallimento politico di Riva perché l'assessore è - diciamo così - “suggerito” dall'apparato burocratico.

Ed allora uscendo dal conformismo linguistico che poco mi si addice, e liberandomi di ogni ipocrisia istituzionale vi dico come leggo “politicamente” il passaggio di consegne.

L’assessore politico, espressione della competizione elettorale, è stato silurato  (in modo neppure troppo elegante) da Matteo Riva per gli evidenti contrasti con la sua maggioranza.
Alla natura personale delle dimissioni non ci crede nemmeno babbo natale.
Del resto, la rottura politica tra maggioranza e assessore si  è consumata in quest’aula. Sotto gli occhi di tutti.

Al posto dell'uscente Bellotti, Riva ha scelto un assessore suggerito ed espressione (in quanto da lì proviene) dell’apparato burocratico .

Sia chiaro, il mio non è un giudizio sulle capacità del nuovo componente della Giunta. 
Ma sul significato politico di tale scelta, che consacra il  fallimento politico di Matteo Riva, che in campagna elettorale aveva fatto dell'Urbanistica e del consumo di suolo il cavallo di battaglia.

Un  fallimento attestato ( ce ne fosse stato bisogno) dall'estremo imbarazzo e dalla freddezza  con cui, ieri sera, Riva ha  proceduto alla scarna presentazione del nuovo assessore. 


Aspetto ora di vedere fino a che punto Riva abdicherà l’esercizio delle  funzioni di indirizzo politico per demandarle all’apparato burocratico. 

Non vorrei ritrovarmi parte di un’amministrazione con un Sindaco “sotto tutela” dei funzionari.

lunedì 21 agosto 2017

Grandi manovre sotto l'ombrellone.


(In Italia) nel mese d’agosto, persino Dio è in vacanza.
(Gabriel García Márquez)

Ma l'urbanistica giussanese. No



In linea con l'Italica tradizione, mentre il popolo si rosola al sole, si sta attuando il rapido passaggio di consegne, nei corridoi comunali, tra l'uscente Bellotti ed il nuovo assessore. 


Una conoscenza, la loro, già di lungo corso visto che nel 2014 il Dirigente alla partita incarico' l'avv. Gariboldi di  tenere delle ore di formazione per "istruire i nuovi amministratori" . 

Un corso di formazione, che a nostro avviso, altro non era che una vera e propria  attività di consulenza (e come tale sarebbe stata soggetta ai restrittivi limiti di legge). Noi facciamo la nostra parte. E per il resto....non possiamo che rivolgerci all'Autorità competente. Ecco il nostro esposto alla Corte dei Conti con i relativi documenti.

ON.LE PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI della  REGIONE LOMBARDIA -
 MILANO-
ESPOSTO-DENUNCIA
I sottoscritti Emanuela Beacco e Stefano Tagliabue, consiglieri comunali del Comune di Giussano ai sensi dell’art. 51 del d.lvo 174/2016 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)
ESPONGONO
Gli scriventi, nella loro qualità di Consigliere Comunali, segnalano il (presunto) danno erariale causato dalla delibera n. 717 del 25 agosto 2014 a firma  Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona del Comune di Giussano – per violazione delle norme poste dall’ordinamento in tema di consulenze.
FATTO
1.      Con determina n. 717 del 25 agosto 2014 (doc. 1- all’indomani della tornata amministrativa del giugno 2014.- il Dirigente del Settore Economico, Finanziario e Servizi alla Persona del Comune di Giussano (dott. Marco Raffaele Casati) impegnava la somma di € 3.000,00 IVA esente a favore dell’Avv. Erminia Gariboldi per l’organizzazione di un’attività formativa destinata agli amministratori Comunali da rendersi nel periodo settembre –dicembre 2014
2.     La somma veniva imputata al capitolo Missione 1- Servizi istituzionali di gestione-Programma 1 – Organi istituzionali; Titolo 1 – Spese correnti: Macroaggregato 3- Acquisto di beni e servizi – Capitolo 001100Spese per pubbliche relazioni sindaco e organi istituzionali
3.      Il provvedimento prevedeva 10 incontri formativi (punto n. 3 del dispositivo della determina).
4.      Nulla si dice né delle date, né delle ore,né delle materie oggetto delle presunte attività di docenza.
La determina demanda, infatti, l’individuazione del “calendario e l’articolazione dell’attività formativa” a successivi accordi “con l’Avv. Gariboldi in relazione ad una condivisa strutturazione dell’intervento formativo da realizzarsi previa rilevazione delle esigenze degli Amministratori cui è rivolto.”
5.      Temendo che la genericità della delibera fosse volta ad eludere i vincoli di bilancio ed il divieto posto dall’ordinamento di affidare consulenze a professionisti esterni (e che si trattasse di consulenza dissimulata sotto l’apparenza di un corso di formazione), i deducenti, nella loro qualità di consiglieri di opposizione, con interrogazione del 6 febbraio 2015, prot. 3349 chiedevano di conoscere la data, le ore e l’oggetto dei vari incontri; i componenti della giunta presenti; la calendarizzazione degli eventi.
6.      Con nota del 16 febbraio 2015 l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Emanuela Bellotti, in risposta all’interrogazione, dopo aver elencato i giorni e le ore precisava (per complessive 48 ore e 13 giorni, spalmati da agosto a dicembre) che:
a) ai momenti di formazione erano presenti “principalmenteil Sindaco, gli Assessori Bellotti e Soloni(n.d.r. Assessori rispettivamente all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici) ma non sono mancati incontri allargati agli assessori Nespoli e Vigano’ (n.d.r. vicesindaco con delega ai servizi sociali il primo; Bilancio il secondo). Occasionalmente ad alcuni incontri hanno partecipato il Segretario Generale (dott. Filippo Ballatore) ed alcuni(non meglio precisati) Dirigenti /Funzionari”
b) “non è stato possibile organizzare un programma con giorni e orari predefiniti”
c) “nel corso dell’iter di formazione si è verificato di dover modificare all’ultimo momento gli incontri già calendarizzati e/o l’ordine degli argomenti trattati”
d) “la formazione si è così potuta calibrare su esempi concreti e situazioni in cui un Comune come il nostro può trovarsi
Da ultimo l’interrogazione, sottolineava la disponibilità dell’avvocato Gariboldi ad una giornata formativa in materia urbanistica, rivolta ai consiglieri comunali interessati. Giornata che ad oggi – dopo ben tre anni- non pare abbia avuto luogo!
7.      Gli scriventi temono che la determina del Dirigente alla partita (dott. Casati) dissimuli  (abbia dissimulato) il conferimento di una vera e propria consulenza sui temi urbanistici. 
8.      Numerosi sono gli elementi che alimentano detta preoccupazione:
a)    L’incongruenza tra il numero dei giorni previsti nella determina con cui è stato assunto l’impegno di spesa e quelli indicati nell’interrogazione;
b)      Del pari, i vari atti, contengono elementi contradditori sulla stessa durata: la determina fa riferimento ai mesi di settembre - dicembre. L’interrogazione include il mese di agosto. L’incarico risulta – per ammissione dell’assessore -essere stato espletato, in violazione dei più elementari principi contabili, addirittura prima dell’assunzione dell’impegno di spesa ..
   (La determina è stata assunta a fine agosto. Le lezioni partirebbero, secondo la ricostruzione dell’amministrazione, il giorno 1 agosto).
c)   Gli incontri risultano – di fatto- strutturati come vere e proprie “lezioni private” a favore dell’Assessore all'Urbanistica.
d)  Il tentativo di dissimulare l'attività di consulenza emerge dalle dichiarazioni rese dall’assessore durante la seduta di Consiglio Comunale del 4-9 marzo 2015.
Come provato per tabulas dalla delibera di Consiglio comunale del 3 marzo 2015 l’assessore ammette(candidamente ed espressamente) che di tale corso ha beneficiato principalmente lei, nell’intento di chiarirsi le idee su alcuni punti per evitare all’Amministrazione futuri ricorsi come avvenuto in passato”
IN DIRITTO
1.1 Come noto, il regime delle collaborazioni esterne è definito da una pluralità di disposizioni volte a regolamentare le modalità di espletamento (cfr. articolo 1, commi 11 e 42, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), dall’art.17, comma 30, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con Legge del 3 agosto 2009, n.102, nonché dagli artt.6 commi 7, 8, 9, e 20 e 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge del 30 luglio 2010, n.122.
1.2 Ai sensi dell’art. 1 comma 42 della L. 30/12/2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005)“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”
1.3 La norma pone poi un duplice obbligo.
    Quello di corredare“l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo” "della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e di trasmettere detto incarico alla Corte dei conti.
1.4 “L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.”
1.5 Quanto ai vincoli ai sensi della Finanziaria 2006 (L 23/12/2005 n. 266) articolo 1 comma 9. “Fermo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti"
 1.6  Il DL 31/05/2010, n. 78  art. 6 comma 7 ha poi previsto “  Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”
1.7 La ratio della norma è chiaramente individuata nella tendenza a limitare il ricorso alle consulenze solo nel caso di mancanza di risorse interne.
     Sotto tale profilo occorre ricordare che il  Comune di Giussano è dotato di figure apicali altamente competenti e qualificate: un Segretario Generale (dott. Filippo Ballatore), un Dirigente del Settore Economico Finanziario, un Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del territorio, un Dirigente Settore sicurezza del Territorio e dei Cittadini. 
1.8 Ne consegue che gli enti interessati sono tenuti ad attenersi a principi e criteri direttivi talmente rigidi e restrittivi da non lasciar dubbi circa la possibilità di avvalersi di incarichi esterni subordinatamente alla rigorosa verifica della ricorrenza dei presupposti legittimanti indicati
 1.9 Ciò in quanto principio generale dell'ordinamento è che le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono.
2.0 C. Conti Sez. I App., 23/02/2015, n. 184
“L'attribuzione di incarichi di consulenza a soggetti esterni, anche per lo svolgimento di attività a favore di organi di indirizzo politico, puo' avvenire solo ove le incombenze cui fare fronte richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino professionalità specifiche non riscontrabili nell'apparato amministrativo. Ne consegue che anche in relazione alla previsione dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, il potere di assumere negli uffici di supporto agli organi di direzione politica collaboratori esterni con contratti a tempo determinato non esenta gli amministratori dal rispetto dei canoni della legittimità, della ragionevolezza e del buon andamento della P.A. e, pertanto, il ricorso a dette collaborazioni è ammissibile unicamente in presenza di un'adeguata motivazione dalla quale risulti l'esigenza di utilizzare risorse esterne all'ente, con previa definizione del contenuto delle prestazioni lavorative richieste e dei criteri di determinazione del compenso”
Tutto ciò premesso si chiede a Codesta Procura Ecc.ma di voler indagare e valutare la sussistenza di illeciti contabili, individuandone i responsabili.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i deferenti ossequi.
SI ALLEGANO:
1.      Determina 717/2014;
2.      Delibera Consiglio Comunale 1 del 4.3.2015;
3.      Risposta ad interrogazione del 16 febbraio 2015
4.     Elenco titolari di cariche dirigenziali.
In fede
Tagliabue Stefano


Emanuela Beacco