sabato 25 novembre 2017

Segreto????? No Grazie. Il Comune sia "La casa di vetro"

Consiglio Comunale segreto sulla vicenda Aliprandi?
No Grazie.


Non (le vedevo mercoledì) E non le vedo ora le ragioni per discutere- sul tema della materna Aliprandi - porte chiuse.


L’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone che l’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

L’ODG del consiglio comunale recita in oggetto” Problematiche relative alla convenzione con la Fondazione Aliprandi “
Se dovessi perimetrare l’oggetto del Consiglio direi che:
1.      viene in rilievo la convenzione stipulata nel 2005 con l’Aliprando, Atto amministrativo. Pubblico
2.    la giurisprudenza della corte dei Conti. Pubblica.
3.    la materia delle sovvenzioni alle strutture paritarie. Normativa. Pubblica;
4.    L’invito a dedurre della Corte dei Conti e la polemica che né è seguita. Tutti fatti assolutamente notori. Cui si è dato grande eco alla stampa.
Non ravvisando i presupposti dell’art. 49, ho chiesto un dibattito pubblico. E c'sì è stato.

La seduta segreta costituisce un’eccezione al regime generale della pubblicità delle sedute. Pubblicità posta a presidio di principi di efficienza, trasparenza imparzialità della pubblica amministrazione.
L’art. 49, in quanto deroga al principio della più ampia trasparenza deve- secondo i criteri generali dell’ordinamento -essere interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Il Comune è una “casa di vetro”
E tutto il suo operato deve ispirarsi ai canoni della massima trasparenza.
Procedendo a “porte chiuse” avremmo dato ai cittadini la sensazione di “avere qualcosa da nascondere”
Per quanto mi riguarda non c’è nulla da nascondere.


Trattare il punto delle “Problematiche relative alla convenzione con l’Aliprandi” come segreto avrebbe significato far passare il concetto che nessun atto della pubblica amministrazione che riguarda una persona può essere discusso.
È un precedente pericolosissimo per la democrazia. 
*** * ***
PARLIAMO DI ALIPRANDI. DELLA SEGNALAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E DEL FUTURO DELLA SCUOLA MATERNA


La corte dei conti nell'invito a dedurre ha richiamato un proprio precedente: il parere  1138/2009/ reso il 21 dicembre 2009 su una vicenda simile all’Aliprandi.
Il richiedente (il Sindaco di un Comune) poneva alla Corte un quesito in ordine alla disciplina che regola i rapporti finanziari fra un ente locale ed una Fondazione di diritto privato che opera sul territorio comunale gestendo una scuola dell'infanzia
Il Primo Cittadino, in particolare, domandava se l'ente locale poteva:
×          sostenere alcune spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento dei locali nei quali è sita la scuola),
×          versare annualmente un contributo ordinario
×           “ripianare anche le passività della gestione corrente della Fondazione”
In sostanza il sindaco chiedeva se “oltre all’accollo delle spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento) e al contributo di euro 27.000,00 annue fosse in linea con l’ordinamento contabile degli enti locali ripianare anche le passività della gestione corrente della Fondazione”.
La Corte dei Conti, sul punto, ha chiarito che:
La fondazione è un ente morale, dotato di personalità giuridica, disciplinato dal codice civile, che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione di uno “scopo” di carattere ideale.
Le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).
Dopo una lunga e articolata digressione sul concetto di patrimonio la Corte, arriva a quelle che sono le conclusioni:
×          La disciplina regionale lombarda relativa alle organizzazioni di assistenza ha previsto la trasformazione degli enti morali in precedenza operanti sul territorio in fondazioni di diritto privato che operano secondo un regime peculiare, fornendo particolari servizi alle comunità locali dei territori di riferimento (ad esempio scuola dell'infanzia).
×          Si verifica, quindi, in concreto una commistione fra elementi di diritto privatistico inerenti la natura e l'organizzazione della fondazione e le concrete finalità ed attività che la stessa pone in essere che sono di supporto ai bisogni ed alle necessità delle comunità locali.
×          In realtà,  - precisa la corte - la situazione è maggiormente complessa poiché molti di questi enti hanno nel loro patrimonio unicamente i beni immobili nei quali operano e lo svolgimento della loro attività presuppone necessariamente un intervento finanziario da parte degli enti locali nel territorio dei quali operano.
×          D’altra parte, si tratta di enti che svolgono una funzione sociale importante poiché gestiscono servizi necessari per la comunità locale che dovrebbero essere garantiti, comunque, dall’ente locale (ad es. scuola dell’infanzia).
×          Ove nel territorio di riferimento di un ente locale operi una fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, è evidente che il Comune non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se compito dell’ente morale è quello di svolgere un’attività di interesse per la Comunità locale o addirittura rientra fra i compiti dell’ente locale.
×          E’ possibile, quindi, che il rapporto fra il Comune e la fondazione relativo allo svolgimento dell’attività di interesse locale venga regolamentato da una specifica convenzione che ben può prevedere l’erogazione di contributi finalizzati ad incrementare il patrimonio dell'ente morale, contribuendo così al raggiungimento dello scopo della fondazione in relazione ai bisogni della comunità locale (ad esempio, educazione ed assistenza).
×          In ogni caso  -puntualizza la Corte dei Conti - è anche possibile che in relazione allo svolgimento di una particolare attività che rientri fra le competenze dell'ente locale e che venga svolta dall'ente morale, il Comune possa accollarsi specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione (luce, riscaldamento dei locali della scuola), purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della Comunità locale.
×          Al riguardo, infatti deve essere tenuto nel dovuto conto che se l’ente locale erogasse direttamente quel particolare servizio dovrebbe sostenere i costi relativi.
×          La determinazione dell’ammontare del contributo riferito alle spese di gestione spetta al Comune ed alla Fondazione e deve essere stabilito nella convenzione che disciplina i rapporti fra le parti e deve essere commisurato al servizio reso in concreto.
×          Secondo la Corte: l’unica cosa che l'ente locale non può fare è accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonio. E se le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere le ordinarie spese di gestione l’ente deve cessare la sua attività, così come previsto dal codice civile.
L'ALIPRANDI. E LA SUA FUNZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO
Chiarito “in diritto”, possiamo passare all’Aliprandi:
La scuola Aliprandi trae le sue origini dal Benefico Atto di fondazione Aliprandi Giuseppe il 17 aprile 1897
E’ un’istituzione che opera a Giussano oltre 130 anni, come Ente Morale - IPAB - istituto pubblico di assistenza e beneficenza -
Molti bambini sono passati dalle sue alule. Tra loro ...anche io...


Nel 2001 viene riconosciuta come scuola Paritaria
Nel 2002 viene trasformata in Fondazione, con il riconoscimento della personalità Giuridica di diritto privato
La  struttura perde la sua natura di organismo di diritto pubblico. Viene “DEPUBBLICIZZATA”
La trasformazione dal punto di vista giuridico, in persona di diritto privato, non fa perdere la rilevanza pubblica delle sue funzioni.
Negli ultimi dieci anni – questi i dati forniti- circa 2000 bambini sono passati per l’Aliprandi.
La struttura occupa anche 3 persone appartenenti (in modo più o meno dichiarato) appartenenti alle categorie protette.
Consentendo loro, di fare un lavoro che li realizza, li valorizza ed evitando di dover ricorrere al sistema dei meri sussidi (Gli enti pubblici devono favorire il lavoro, non alimentare meri sistemi assistenzialistici. Ragione per cui sono contraria al reddito di cittadinanza)
Infine, l’art. 22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che “il patrimonio della fondazione verrà devoluto al Comune di Giussano a condizione che ne mantenga la denominazione, la finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna, assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento dell’estinzione”
Come ricordato dalla Corte dei Conti le fondazioni possono ricevere contributi, sovvenzioni. Il comune può pagare bollette e spese. Ma non può ripianare un bilancio.
Previsione, invece, contenuta nella convenzione del 2005.
Clausola, come emerso in seguito all’esposto del Consigliere Stagno, contraria ai principi di contabilità pubblica.
Dopo l’apertura della fascicolo della Corte dei Conti, il Sindaco ha richiesto le somme ritenute non dovute (circa 30mila euro)
L’Asilo ha deciso di restituirle.
Quale altra scelta avrebbe avuto.?
L’attribuzione di somme non dovute si configura infatti come indebito arricchimento, soggetto a prescrizione decennale.
A chi avrebbe giovato un costoso contenzioso con il comune?
Vieppiù, come ricordavo prima, l’art. 22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che “il patrimonio della fondazione verrà devoluto al Comune di Giussano a condizione che ne mantenga la denominazione, la finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna, assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento dell’estinzione”
Sarebbe oggi il comune in grado di garantire - nel caso in cui l’Aliprandi non riuscisse a far fronte alle spese con il suo patrimonio - lo stesso servizio offerto dalla fondazione, con gli stessi costi?
Io non credo che potrebbe riuscire ad erogare direttamente il servizio.
E VENIAMO ORA ALLE RESPONSABILITA'
La richiesta e la conseguente restituzione delle somme confermano che   c’è stato un errore del funzionario o dei funzionari che hanno steso, stipulato, dato attuazione negli anni la convenzione. Esiste una contrattazione collettiva.
Esistono i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, commisurate alla gravità dell’illecito disciplinare. Mi auguro che il Sindaco si attivi in tal senso.
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Ha fatto bene il consigliere Stagno a segnalare la violazione della disciplina in tema di fondazioni.
Non ho capito la polemica che ne è seguita.
Se fosse stato il Sindaco con questa patata bollente da gestire cosa avrebbe fatto? E se avesse fatto parte del consiglio dell’Aliprandi. Quale  per lui l’alternativa?
Chiudo ricordando le parole di Max Weber.
Parlando del “politeismo dei valori” (ovvero da un lato la necessità di assicurare la continuità del servizio dell’Aliprandi, tutelare il patrimonio comunale, garantire il servizio a 2000 famiglie, sostenere la maternità ed il diritto al lavoro delle donne. Dall’altro la altrettanta giusta necessità di controllare le risorse pubbliche e come vengono spesi i soldi dei cittadini).
Parlando del  “politeismo dei valori”  Weber declina l’etica sotto forma del dualismo tra l’etica dei principi - anche detta etica delle intenzioni o delle convinzioni - e l’etica della responsabilità .
La prima forma di etica fa riferimento a principi assoluti, che assume a prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono: di questo tipo sono, ad esempio, l’etica del religioso, del rivoluzionario o del sindacalista, i quali agiscono sulla base di ben precisi principi, senza porsi il problema delle conseguenze che da essi scaturiranno.
Si ha invece l’etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al rapporto mezzi/fini e alle conseguenze.
Senza assumere princìpi assoluti, l’etica della responsabilità agisce tenendo sempre presenti le conseguenza del suo agire: è proprio guardando a tali conseguenze che essa agisce.
Sicché l’etica dei principi e quella della responsabilità sono due etiche opposte e inconciliabili, che fanno capo a due diversi modi di intendere la politica. L’etica dei princìpi è, in definitiva, un’etica apolitica, come è testimoniato dal Cristiano che agisce seguendo i suoi principi e senza chiedersi se il suo agire possa trasformare il mondo.
Al contrario, l’etica della responsabilità è indissolubilmente connessa alla politica, proprio perché non perde mai di vista (e anzi le assume come guida) le conseguenze dell’agire. 

Mi pare che il movimento 5 stelle conformi la propria azione all'etica dei principi. Un’etica assolutamente pregevole, lecita e legittima. Ma inconciliabile – come tutti i più rigidi integralismi –a ruoli di governo.