lunedì 21 agosto 2017

Grandi manovre sotto l'ombrellone.


(In Italia) nel mese d’agosto, persino Dio è in vacanza.
(Gabriel García Márquez)

Ma l'urbanistica giussanese. No



In linea con l'Italica tradizione, mentre il popolo si rosola al sole, si sta attuando il rapido passaggio di consegne, nei corridoi comunali, tra l'uscente Bellotti ed il nuovo assessore. 


Una conoscenza, la loro, già di lungo corso visto che nel 2014 il Dirigente alla partita incarico' l'avv. Gariboldi di  tenere delle ore di formazione per "istruire i nuovi amministratori" . 

Un corso di formazione, che a nostro avviso, altro non era che una vera e propria  attività di consulenza (e come tale sarebbe stata soggetta ai restrittivi limiti di legge). Noi facciamo la nostra parte. E per il resto....non possiamo che rivolgerci all'Autorità competente. Ecco il nostro esposto alla Corte dei Conti con i relativi documenti.

ON.LE PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI della  REGIONE LOMBARDIA -
 MILANO-
ESPOSTO-DENUNCIA
I sottoscritti Emanuela Beacco e Stefano Tagliabue, consiglieri comunali del Comune di Giussano ai sensi dell’art. 51 del d.lvo 174/2016 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)
ESPONGONO
Gli scriventi, nella loro qualità di Consigliere Comunali, segnalano il (presunto) danno erariale causato dalla delibera n. 717 del 25 agosto 2014 a firma  Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona del Comune di Giussano – per violazione delle norme poste dall’ordinamento in tema di consulenze.
FATTO
1.      Con determina n. 717 del 25 agosto 2014 (doc. 1- all’indomani della tornata amministrativa del giugno 2014.- il Dirigente del Settore Economico, Finanziario e Servizi alla Persona del Comune di Giussano (dott. Marco Raffaele Casati) impegnava la somma di € 3.000,00 IVA esente a favore dell’Avv. Erminia Gariboldi per l’organizzazione di un’attività formativa destinata agli amministratori Comunali da rendersi nel periodo settembre –dicembre 2014
2.     La somma veniva imputata al capitolo Missione 1- Servizi istituzionali di gestione-Programma 1 – Organi istituzionali; Titolo 1 – Spese correnti: Macroaggregato 3- Acquisto di beni e servizi – Capitolo 001100Spese per pubbliche relazioni sindaco e organi istituzionali
3.      Il provvedimento prevedeva 10 incontri formativi (punto n. 3 del dispositivo della determina).
4.      Nulla si dice né delle date, né delle ore,né delle materie oggetto delle presunte attività di docenza.
La determina demanda, infatti, l’individuazione del “calendario e l’articolazione dell’attività formativa” a successivi accordi “con l’Avv. Gariboldi in relazione ad una condivisa strutturazione dell’intervento formativo da realizzarsi previa rilevazione delle esigenze degli Amministratori cui è rivolto.”
5.      Temendo che la genericità della delibera fosse volta ad eludere i vincoli di bilancio ed il divieto posto dall’ordinamento di affidare consulenze a professionisti esterni (e che si trattasse di consulenza dissimulata sotto l’apparenza di un corso di formazione), i deducenti, nella loro qualità di consiglieri di opposizione, con interrogazione del 6 febbraio 2015, prot. 3349 chiedevano di conoscere la data, le ore e l’oggetto dei vari incontri; i componenti della giunta presenti; la calendarizzazione degli eventi.
6.      Con nota del 16 febbraio 2015 l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Emanuela Bellotti, in risposta all’interrogazione, dopo aver elencato i giorni e le ore precisava (per complessive 48 ore e 13 giorni, spalmati da agosto a dicembre) che:
a) ai momenti di formazione erano presenti “principalmenteil Sindaco, gli Assessori Bellotti e Soloni(n.d.r. Assessori rispettivamente all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici) ma non sono mancati incontri allargati agli assessori Nespoli e Vigano’ (n.d.r. vicesindaco con delega ai servizi sociali il primo; Bilancio il secondo). Occasionalmente ad alcuni incontri hanno partecipato il Segretario Generale (dott. Filippo Ballatore) ed alcuni(non meglio precisati) Dirigenti /Funzionari”
b) “non è stato possibile organizzare un programma con giorni e orari predefiniti”
c) “nel corso dell’iter di formazione si è verificato di dover modificare all’ultimo momento gli incontri già calendarizzati e/o l’ordine degli argomenti trattati”
d) “la formazione si è così potuta calibrare su esempi concreti e situazioni in cui un Comune come il nostro può trovarsi
Da ultimo l’interrogazione, sottolineava la disponibilità dell’avvocato Gariboldi ad una giornata formativa in materia urbanistica, rivolta ai consiglieri comunali interessati. Giornata che ad oggi – dopo ben tre anni- non pare abbia avuto luogo!
7.      Gli scriventi temono che la determina del Dirigente alla partita (dott. Casati) dissimuli  (abbia dissimulato) il conferimento di una vera e propria consulenza sui temi urbanistici. 
8.      Numerosi sono gli elementi che alimentano detta preoccupazione:
a)    L’incongruenza tra il numero dei giorni previsti nella determina con cui è stato assunto l’impegno di spesa e quelli indicati nell’interrogazione;
b)      Del pari, i vari atti, contengono elementi contradditori sulla stessa durata: la determina fa riferimento ai mesi di settembre - dicembre. L’interrogazione include il mese di agosto. L’incarico risulta – per ammissione dell’assessore -essere stato espletato, in violazione dei più elementari principi contabili, addirittura prima dell’assunzione dell’impegno di spesa ..
   (La determina è stata assunta a fine agosto. Le lezioni partirebbero, secondo la ricostruzione dell’amministrazione, il giorno 1 agosto).
c)   Gli incontri risultano – di fatto- strutturati come vere e proprie “lezioni private” a favore dell’Assessore all'Urbanistica.
d)  Il tentativo di dissimulare l'attività di consulenza emerge dalle dichiarazioni rese dall’assessore durante la seduta di Consiglio Comunale del 4-9 marzo 2015.
Come provato per tabulas dalla delibera di Consiglio comunale del 3 marzo 2015 l’assessore ammette(candidamente ed espressamente) che di tale corso ha beneficiato principalmente lei, nell’intento di chiarirsi le idee su alcuni punti per evitare all’Amministrazione futuri ricorsi come avvenuto in passato”
IN DIRITTO
1.1 Come noto, il regime delle collaborazioni esterne è definito da una pluralità di disposizioni volte a regolamentare le modalità di espletamento (cfr. articolo 1, commi 11 e 42, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), dall’art.17, comma 30, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con Legge del 3 agosto 2009, n.102, nonché dagli artt.6 commi 7, 8, 9, e 20 e 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge del 30 luglio 2010, n.122.
1.2 Ai sensi dell’art. 1 comma 42 della L. 30/12/2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005)“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”
1.3 La norma pone poi un duplice obbligo.
    Quello di corredare“l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo” "della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e di trasmettere detto incarico alla Corte dei conti.
1.4 “L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.”
1.5 Quanto ai vincoli ai sensi della Finanziaria 2006 (L 23/12/2005 n. 266) articolo 1 comma 9. “Fermo quanto stabilito dall' articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti"
 1.6  Il DL 31/05/2010, n. 78  art. 6 comma 7 ha poi previsto “  Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”
1.7 La ratio della norma è chiaramente individuata nella tendenza a limitare il ricorso alle consulenze solo nel caso di mancanza di risorse interne.
     Sotto tale profilo occorre ricordare che il  Comune di Giussano è dotato di figure apicali altamente competenti e qualificate: un Segretario Generale (dott. Filippo Ballatore), un Dirigente del Settore Economico Finanziario, un Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del territorio, un Dirigente Settore sicurezza del Territorio e dei Cittadini. 
1.8 Ne consegue che gli enti interessati sono tenuti ad attenersi a principi e criteri direttivi talmente rigidi e restrittivi da non lasciar dubbi circa la possibilità di avvalersi di incarichi esterni subordinatamente alla rigorosa verifica della ricorrenza dei presupposti legittimanti indicati
 1.9 Ciò in quanto principio generale dell'ordinamento è che le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono.
2.0 C. Conti Sez. I App., 23/02/2015, n. 184
“L'attribuzione di incarichi di consulenza a soggetti esterni, anche per lo svolgimento di attività a favore di organi di indirizzo politico, puo' avvenire solo ove le incombenze cui fare fronte richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino professionalità specifiche non riscontrabili nell'apparato amministrativo. Ne consegue che anche in relazione alla previsione dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, il potere di assumere negli uffici di supporto agli organi di direzione politica collaboratori esterni con contratti a tempo determinato non esenta gli amministratori dal rispetto dei canoni della legittimità, della ragionevolezza e del buon andamento della P.A. e, pertanto, il ricorso a dette collaborazioni è ammissibile unicamente in presenza di un'adeguata motivazione dalla quale risulti l'esigenza di utilizzare risorse esterne all'ente, con previa definizione del contenuto delle prestazioni lavorative richieste e dei criteri di determinazione del compenso”
Tutto ciò premesso si chiede a Codesta Procura Ecc.ma di voler indagare e valutare la sussistenza di illeciti contabili, individuandone i responsabili.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i deferenti ossequi.
SI ALLEGANO:
1.      Determina 717/2014;
2.      Delibera Consiglio Comunale 1 del 4.3.2015;
3.      Risposta ad interrogazione del 16 febbraio 2015
4.     Elenco titolari di cariche dirigenziali.
In fede
Tagliabue Stefano


Emanuela Beacco