lunedì 21 settembre 2015

Quando la maggioranza è cieca e gnucca.....

In consiglio comunale lo avevamo detto che la gara a doppio oggetto per l'affidamento a Gelsia Ambiente del servizio di igiene urbana  violava i principi relativi all'affidamento in House.
Per questo motivo avevamo anche chiesto il rinvio del punto all'o.d.g.
Ma la maggioranza, sorda ed arrogante, ha fatto come sempre spallucce.
A sospendere l'iter adesso ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale che (con la sotto riportata ordinanza pubblicata venerdì) ha  anche spedito il tutto  alla Corte dei Conti.
All'orizzonte dunque, un sospetto di danno erariale.
 
 
p.s. a proposito di tasse e soldi ben spesi,  la giunta ha già stanziato 700 euro per spese legali.
 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2015, proposto da:


A2a Ambiente Spa, A.M.S.A., rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;


contro
Gelsia Ambiente Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Tassan Mazzocco, Alfonso Polillo, con domicilio eletto presso Danilo Tassan Mazzocco in Milano, Via Amedei, 8; Comune di Albiate, Comune di Besana in Brianza, Comune di Biassono, Comune di Bovisio-Masciago, Comune di Briosco, Comune di Cabiate, Comune di Carate Brianza, Comune di Ceriano Laghetto, Comune di Cesano Maderno, Comune di Cogliate, Comune di Desio, Comune di Giussano, Comune di Limbiate, Comune di Misinto, Comune di Renate, Comune di Rovello Porro, Comune di Seregno, Comune di Seveso, Comune di Sovico, Comune di Triuggio, Comune di Varedo, Comune di Verduggio con Colzano, Comune di Verano Brianza, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Guffanti, Federica Fischetti, con domicilio eletto presso Luca Guffanti in Milano, Via Amedei,8; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del bando di gara pubblicato sulla G.UR.I il 19 giugno 2015, avente ad oggetto la "Gara a doppio oggetto per Ia selezione di uno o più soci privati di minoranza della Società Gelsia Ambiente S.r.L, con contestuale affidamento di specifici compiti operativi e del relativo disciplinare di gara;
2) di tutte le delibere di consiglio Comunale del Comuni intimati, così come meglio dettagliate nel petitum, aventi a oggetto l'affidamento del "servizio d'igiene urbana, scelta del modello organizzativo e affidamento del servizio Valutazioni preliminari in ordine dell'acquisto di partecipazione in AEB S.pA;
3) di tutti gli atti connessi e presupposti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gelsia Ambiente Srl e di Comune di Albiate e di Comune di Besana in Brianza e di Comune di Biassono e di Comune di Bovisio-Masciago e di Comune di Briosco e di Comune di Cabiate e di Comune di Carate Brianza e di Comune di Ceriano Laghetto e di Comune di Cesano Maderno e di Comune di Cogliate e di Comune di Desio e di Comune di Giussano e di Comune di Limbiate e di Comune di Misinto e di Comune di Renate e di Comune di Rovello Porro e di Comune di Seregno e di Comune di Seveso e di Comune di Sovico e di Comune di Triuggio e di Comune di Varedo e di Comune di Verduggio con Colzano e di Comune di Verano Brianza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:
- l’impugnazione risulta tempestivamente proposta anche in relazione alla contestazione delle delibere comunali di affidamento alla costituenda società mista dell’intero servizio di igiene urbana, atteso che tali determinazioni di affidamento sono subordinate al completamento della gara a doppio oggetto, sicché sono solo gli atti di indizione della gara che, rendendo concreta ed attuale una specifica scelta di modalità gestionale del servizio, presentano attitudine lesiva per gli operatori del settore;
- ne consegue che l’eccezione di inammissibilità formulata dalle parti resistenti per paralizzare anche la domanda cautelare è destituita di fondamento;
- Gelsia Ambiente srl ha indetto una gara a doppio oggetto, secondo il modello della società mista, la cui utilizzazione, anche se non correlata ad una puntuale disciplina normativa dei limiti della sua operatività, non incide sulla necessità di rispettare i principi fondamentali, interni e comunitari, di tutela della concorrenza e della par condicio tra gli operatori del settore;
- nel caso di specie, gli atti indittivi configurano una gara a doppio oggetto nell’ambito della quale Gelsia Ambiente srl ha anche assunto la posizione di ente capofila per amministrazioni locali non partecipanti al suo capitale sociale e che hanno deliberato l’affidamento ad essa dell’intero servizio di igiene urbana;
- nondimeno, la gara per la scelta di uno o due soci privati di minoranza si correla all’affidamento ad essi di servizi diversi da quello di igiene urbana, essendo relativi, rispettivamente, al trattamento della frazione secca e al trasporto presso gli impianti di destinazione delle frazioni differenziate;
- ne consegue che gli aggiudicatari non potrebbero divenire soci operativi assegnatari della gestione integrata dei rifiuti, perché la gara indetta non ha ad oggetto l’affidamento di questo servizio, rispetto al quale, quindi, non si configura in concreto alcun confronto competitivo;
- i principi di proporzionalità e di ragionevolezza presidiano le esigenze di tutela della concorrenza ed escludono che il servizio di igiene ambientale possa essere esternalizzato, ossia assegnato a terzi al di fuori dei noti meccanismi dell’in house, senza essere oggetto di una gara ad esso in concreto riferibile;
- nella fattispecie in esame, il collegamento tra gli atti indittivi e quelli in essi richiamati al fine di individuare l’oggetto dell’affidamento finale a Gelsia Ambiente srl (cfr. tra l’altro l’art. 1.12 del disciplinare che richiama il piano industriale di Gelsia, gli schemi di contratto, le delibere comunali di affidamento) rende evidente che esso consiste nella gestione dell’intero servizio integrato dei rifiuti, mentre la gara bandita è diretta alla individuazione del socio privato di minoranza cui assegnare servizi diversi e del tutto marginali;
- l’effetto concreto degli atti impugnati è dunque quello di radicare, in ogni caso, in capo a Gelsia Ambiente srl la titolarità del servizio integrato dei rifiuti in favore anche di Comuni che non ne sono soci, a prescindere dall’esito della gara diretta ad individuare il socio privato e avente ad oggetto servizi diversi e di limitato valore economico;
- in tal modo, si realizza l’assegnazione diretta dell’intero servizio di gestione integrata dei rifiuti ad una particolare società mista, al di fuori di qualunque meccanismo concorrenziale ed in assenza dei presupposti, neppure allegati dall’amministrazione, per un affidamento in house, con palese violazione dei modelli giuridici, interni e comunitari, utilizzabili per lo svolgimento dei servizi pubblici locali ed oggettiva alterazione della concorrenza e della par condicio tra gli operatori del settore, alterazione evidente anche considerando che si tratta di servizi aventi complessivamente un valore superiore a duecento milioni di euro;
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dagli atti impugnati, in ragione sia della loro immediata attitudine a sottrarre al confronto concorrenziale l’assegnazione di servizi di ingente valore, sia della prossima scadenza degli affidamenti in corso del servizio complessivo, sia del rilevante pregiudizio che le determinazioni gravate provocano agli interessi pubblici sottesi ai principi di tutela della concorrenza e della par condicio, la cui palese violazione nel caso concreto risulta evidentemente idonea ad incidere in modo pregiudizievole sulle risorse pubbliche investite nel modello prefigurato dagli atti impugnati;
Ritenuto che proprio quest’ultimo profilo renda necessario disporre, sin dalla fase cautelare del giudizio, la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Milano, per quanto di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
Accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso e per l'effetto sospende gli atti impugnati, indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare della lite.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 aprile 2016, ad ore di rito.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Milano.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:


Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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