Consiglio Comunale segreto sulla vicenda Aliprandi?
No Grazie.
Non (le vedevo mercoledì) E non le vedo ora le ragioni per discutere- sul tema della materna Aliprandi - porte chiuse.
L’art. 49 del Regolamento
del Consiglio Comunale dispone che l’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano
apprezzamento delle capacità, moralità,
correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle
qualità morali e delle capacità professionali di persone.
L’ODG del
consiglio comunale recita in oggetto” Problematiche relative alla
convenzione con la Fondazione Aliprandi “
Se dovessi perimetrare
l’oggetto del Consiglio direi che:
1. viene in rilievo la
convenzione stipulata nel 2005 con l’Aliprando, Atto amministrativo. Pubblico
2. la giurisprudenza
della corte dei Conti. Pubblica.
3. la materia delle
sovvenzioni alle strutture paritarie. Normativa. Pubblica;
4. L’invito a dedurre
della Corte dei Conti e la polemica che né è seguita. Tutti fatti assolutamente
notori. Cui si è dato grande eco alla stampa.
Non ravvisando i presupposti dell’art. 49, ho chiesto un dibattito pubblico. E c'sì è stato.
La seduta segreta
costituisce un’eccezione al regime generale della pubblicità delle sedute.
Pubblicità posta a presidio di principi di efficienza, trasparenza imparzialità
della pubblica amministrazione.
L’art. 49, in quanto deroga al principio della più ampia
trasparenza deve- secondo i criteri generali dell’ordinamento -essere
interpretata ed applicata in senso restrittivo.
Il Comune è una “casa di vetro”
E tutto il suo operato deve ispirarsi ai canoni della massima trasparenza.
Procedendo a “porte chiuse” avremmo dato ai cittadini
la sensazione di “avere qualcosa da nascondere”
Per quanto mi riguarda non c’è nulla da
nascondere.
Trattare il punto delle “Problematiche relative alla convenzione
con l’Aliprandi” come segreto
avrebbe significato far passare il concetto che nessun atto della pubblica
amministrazione che riguarda una persona può essere discusso.
È un precedente pericolosissimo per la
democrazia.
*** * ***
PARLIAMO DI ALIPRANDI. DELLA SEGNALAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E DEL FUTURO DELLA SCUOLA MATERNA
La corte dei conti nell'invito a dedurre ha
richiamato un proprio precedente: il
parere 1138/2009/ reso il 21 dicembre
2009 su una vicenda simile
all’Aliprandi.
Il
richiedente (il Sindaco di un Comune) poneva alla Corte un quesito in ordine
alla disciplina che regola i rapporti
finanziari fra un ente locale ed una Fondazione di diritto
privato che opera sul territorio comunale gestendo una scuola dell'infanzia
Il
Primo Cittadino, in particolare, domandava se l'ente locale poteva:
×
sostenere
alcune spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento dei locali nei quali è sita
la scuola),
×
versare
annualmente un contributo ordinario
×
“ripianare anche le passività della gestione
corrente della Fondazione”
In
sostanza il sindaco chiedeva se “oltre
all’accollo delle spese ordinarie (acqua, luce, riscaldamento) e al contributo
di euro 27.000,00 annue fosse in linea
con l’ordinamento contabile degli enti locali ripianare anche le passività
della gestione corrente della Fondazione”.
La Corte
dei Conti, sul punto, ha chiarito che:
La fondazione è un ente morale, dotato di
personalità giuridica, disciplinato dal codice civile, che ha quale elemento
costitutivo essenziale l'esistenza di un “patrimonio” destinato alla
soddisfazione di uno “scopo” di carattere ideale.
Le
fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”,
costituendo i cosiddetti corpi intermedi,
che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà
orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un
preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28
settembre 2003, n. 300 e n. 301).
Dopo una lunga
e articolata digressione sul concetto di patrimonio la Corte, arriva a quelle
che sono le conclusioni:
×
La disciplina regionale lombarda relativa alle
organizzazioni di assistenza ha previsto la trasformazione degli enti morali in
precedenza operanti sul territorio in
fondazioni di diritto privato che operano secondo un regime peculiare, fornendo particolari servizi alle
comunità locali dei territori di riferimento (ad esempio scuola
dell'infanzia).
×
Si verifica, quindi, in concreto una commistione fra elementi di diritto privatistico
inerenti la natura e l'organizzazione della fondazione e le concrete
finalità ed attività che la stessa pone in essere che sono di supporto ai
bisogni ed alle necessità delle comunità locali.
×
In
realtà, - precisa
la corte - la situazione è maggiormente complessa poiché molti di questi enti
hanno nel loro patrimonio unicamente i beni immobili nei quali operano e lo svolgimento della loro attività
presuppone necessariamente un intervento finanziario da parte degli enti
locali nel territorio dei quali operano.
×
D’altra parte, si tratta di enti che svolgono una funzione sociale
importante poiché gestiscono
servizi necessari per la comunità locale che dovrebbero essere garantiti,
comunque, dall’ente locale (ad es. scuola dell’infanzia).
×
Ove nel territorio di riferimento di un ente
locale operi una fondazione che svolge
attività di utilità per la comunità locale, è evidente che il Comune non
potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se
compito dell’ente morale è quello di
svolgere un’attività di interesse per la Comunità locale o addirittura rientra
fra i compiti dell’ente locale.
×
E’ possibile, quindi, che il rapporto fra il
Comune e la fondazione relativo allo svolgimento dell’attività di interesse
locale venga regolamentato da una
specifica convenzione che ben può prevedere l’erogazione di contributi
finalizzati ad incrementare il patrimonio dell'ente morale, contribuendo
così al raggiungimento dello scopo della fondazione in relazione ai bisogni
della comunità locale (ad esempio, educazione ed assistenza).
×
In ogni
caso -puntualizza la Corte
dei Conti - è anche possibile che in relazione allo svolgimento di una
particolare attività che rientri fra le competenze dell'ente locale e che venga svolta dall'ente morale, il
Comune possa accollarsi specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria
gestione (luce, riscaldamento dei locali della scuola), purché finalizzate allo
svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli
interessi della Comunità locale.
×
Al
riguardo, infatti deve essere tenuto nel dovuto conto che se l’ente locale
erogasse direttamente quel particolare servizio dovrebbe sostenere i costi
relativi.
×
La determinazione dell’ammontare del contributo
riferito alle spese di gestione spetta al Comune ed alla Fondazione e deve essere stabilito nella convenzione che disciplina
i rapporti fra le parti e deve essere commisurato al servizio reso in concreto.
×
Secondo la Corte: l’unica cosa che l'ente locale non può fare è accollarsi l'onere
di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo
annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione
perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo
patrimonio. E se le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere
le ordinarie spese di gestione l’ente deve cessare la sua attività, così come
previsto dal codice civile.
L'ALIPRANDI. E LA SUA FUNZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO
Chiarito
“in diritto”, possiamo passare all’Aliprandi:
La scuola
Aliprandi trae le sue origini dal Benefico Atto di fondazione Aliprandi
Giuseppe il 17 aprile 1897
E’ un’istituzione
che opera a Giussano oltre 130 anni, come Ente Morale - IPAB - istituto
pubblico di assistenza e beneficenza -
Molti bambini sono passati dalle sue alule. Tra loro ...anche io...
Nel 2001
viene riconosciuta come scuola Paritaria
Nel 2002
viene trasformata in Fondazione, con il riconoscimento della personalità Giuridica di diritto privato
La trasformazione dal punto di vista
giuridico, in persona di diritto privato, non fa perdere la rilevanza pubblica
delle sue funzioni.
Negli ultimi dieci anni – questi i dati
forniti- circa 2000 bambini sono passati
per l’Aliprandi.
La struttura
occupa anche 3 persone appartenenti (in modo più o meno dichiarato)
appartenenti alle categorie protette.
Consentendo
loro, di fare un lavoro che li realizza,
li valorizza ed evitando di dover ricorrere al sistema dei meri sussidi
(Gli enti pubblici devono favorire il lavoro, non alimentare meri sistemi
assistenzialistici. Ragione per cui sono contraria al reddito di cittadinanza)
Infine, l’art.
22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che
“il patrimonio della fondazione verrà
devoluto al Comune di Giussano a condizione che ne mantenga la denominazione,
la finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna,
assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento
dell’estinzione”
Come
ricordato dalla Corte dei Conti le fondazioni possono ricevere contributi, sovvenzioni. Il comune può pagare bollette e
spese. Ma non può ripianare un bilancio.
Previsione,
invece, contenuta nella convenzione del
2005.
Clausola,
come emerso in seguito all’esposto del Consigliere Stagno, contraria ai
principi di contabilità pubblica.
Dopo
l’apertura della fascicolo della Corte dei Conti, il Sindaco ha richiesto le
somme ritenute non dovute (circa 30mila euro)
L’Asilo
ha deciso di restituirle.
Quale
altra scelta avrebbe avuto.?
L’attribuzione
di somme non dovute si configura infatti come indebito arricchimento, soggetto
a prescrizione decennale.
A chi
avrebbe giovato un costoso contenzioso con il comune?
Vieppiù,
come ricordavo prima, l’art. 22 dello statuto dell’Aliprandi dispone che “il
patrimonio della fondazione verrà devoluto al Comune di Giussano a condizione
che ne mantenga la denominazione, la
finalità, e garantisca la prosecuzione dell’attività di scuola materna,
assicurando il posto di lavoro ai dipendenti occupati al momento
dell’estinzione”
Sarebbe
oggi il comune in grado di garantire - nel caso in cui l’Aliprandi non
riuscisse a far fronte alle spese con il suo patrimonio - lo stesso servizio
offerto dalla fondazione, con gli stessi costi?
Io non
credo che potrebbe riuscire ad erogare direttamente il servizio.
E VENIAMO ORA ALLE RESPONSABILITA'
La richiesta e la conseguente
restituzione delle somme confermano che c’è stato un errore del funzionario o dei
funzionari che hanno steso, stipulato, dato attuazione negli anni la
convenzione. Esiste
una contrattazione collettiva.
Esistono i procedimenti disciplinari e le
relative sanzioni, commisurate alla gravità dell’illecito disciplinare. Mi auguro che il Sindaco si attivi in tal senso.
*** * **
Ha fatto
bene il consigliere Stagno a segnalare la violazione della disciplina in tema
di fondazioni.
Non ho
capito la polemica che ne è seguita.
Se fosse
stato il Sindaco con questa patata bollente da gestire cosa avrebbe fatto? E se
avesse fatto parte del consiglio dell’Aliprandi. Quale per lui l’alternativa?
Chiudo
ricordando le parole di Max Weber.
Parlando del “politeismo dei valori” (ovvero da un lato la necessità di
assicurare la continuità del servizio dell’Aliprandi, tutelare il patrimonio
comunale, garantire il servizio a 2000 famiglie, sostenere la maternità ed il
diritto al lavoro delle donne. Dall’altro la altrettanta giusta necessità di controllare le risorse pubbliche e come vengono
spesi i soldi dei cittadini).
Parlando del “politeismo dei valori” Weber declina l’etica sotto forma del dualismo
tra l’etica dei
principi - anche detta etica delle intenzioni o delle
convinzioni - e l’etica della responsabilità .
La prima forma di etica fa riferimento
a principi assoluti, che assume a
prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono: di questo tipo sono, ad
esempio, l’etica del religioso, del rivoluzionario o del sindacalista, i quali
agiscono sulla base di ben precisi principi,
senza porsi il problema delle conseguenze che da essi scaturiranno.
Si ha invece l’etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al
rapporto mezzi/fini e alle conseguenze.
Senza assumere princìpi assoluti, l’etica della responsabilità
agisce tenendo sempre presenti le conseguenza del suo agire: è proprio
guardando a tali conseguenze che essa agisce.
Sicché l’etica dei principi e quella
della responsabilità sono due etiche opposte
e inconciliabili, che fanno capo a due diversi modi di intendere la politica.
L’etica dei princìpi è, in definitiva, un’etica apolitica, come è testimoniato
dal Cristiano che agisce seguendo i suoi principi e senza chiedersi se il suo agire possa trasformare il mondo.
Al contrario, l’etica della
responsabilità è indissolubilmente connessa alla politica, proprio perché non perde mai di vista (e anzi le assume
come guida) le conseguenze dell’agire.
Mi pare che il movimento 5 stelle conformi la propria azione all'etica
dei principi. Un’etica assolutamente pregevole, lecita e legittima. Ma
inconciliabile – come tutti i più rigidi integralismi –a ruoli di governo.